Dispositivi salva bebè,a partire dal 6 marzo scattano le sanzioni

FONTE: patente.it

Con la circolare 9434 del Ministero dell’Interno, pubblicata lo scorso 6 novembre, è entrato in vigore l’obbligo dei dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli, i cosiddetti dispositivi “salva bebè”.

Chi è più addentro alla normativa, sa che con questa circolare e la pubblicazione delle regole tecniche e del fac simile dell’attestato di conformità, diventa applicabile in tutti i suoi aspetti il comma 1-bis dell’articolo 172 del Codice della Strada, introdotto con la Legge 117/2018.

Tutto a posto dunque? Non proprio, visto che i fabbricanti si devono ancora organizzare per la proposta di dispositivi che rispettino la normativa in tutti i punti, e sul mercato c’è ancora poca disponibilità di prodotti già conformi.

Preceduta dalle dichiarazioni sui social della Ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, l’intenzione di non applicare subito le sanzioni ma di farle slittare al 6 marzo 2020, è stata formalizzata attraverso il Decreto Fiscale 2020 (legge di conversione del DL n. 124/2019).

Le multe saranno dagli 83 euro e in su, accompagnate da 5 punti di decurtazione dalla patente di guida.

Per definizione di legge, il dispositivo antiabbandono è integrato all’origine nel sistema di ritenuta per bambini, ma può anche essere una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compreso nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso, o anche un dispositivo indipendente: in tutti e tre i casi, il sistema si basa su sistemi elettronici che utilizzano sensori.

In generale, il dispositivo deve essere in grado di attivare dei segnali di allarme visivi e acustici o visivi e aptici (con la vibrazione), percepibili all’interno o all’esterno del veicolo, e deve essere in grado di attivare dei sistemi di comunicazione automatici per l’invio di messaggi o chiamate, attraverso reti di comunicazione mobile senza fili, nel momento in cui il bambino viene lasciato da solo alla chiusura delle portiere dell’auto.

Cosa controllare al momento dell’acquisto?

Le aziende costruttrici devono attestare la conformità dei dispositivi alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali del Decreto n. 122 del 2/10/2019, rilasciando una dichirazione di conformità.

Non serve nessun altro tipo di omologazione.

Si presumono conformi alle disposizioni italiane analoghi dispositivi acquistati all’estero in UE o in Turchia.

Molti dispositivi si basano sulla presenza di sensori nel seggiolino (ad esempio nel cuscino del sedile), sensori che sono in comunicazione “senza fili” con lo smartphone del genitore.

Chi ha l’obbligo di avere il salva bebè?

L’obbligo è rivolto a tutti i conducenti (genitori, nonni, amici, ecc.) residenti in Italia che trasportano in auto bambini fino a 4 anni di età.

 

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