Ztl, la multa va pagata se il permesso invalidi è scaduto
FONTE: gazzetta.it Fonte immagine: motori.ilmessaggiero.it
Il non avere rinnovato il permesso per tempo è una “negligenza” dell’automobilista per la Cassazione che ha confermato i precedenti gradi di giudizio
Non c’è nessuna speranza di scampare al pagamento della multa per gli invalidi che siano entrati con il permesso invalidi scaduto in una zona a traffico limitato (Ztl), anche nel caso, questo, sia stato successivamente rinnovato. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, si tratta di una “negligenza” che non ammette attenuanti e la sanzione va pagata. Con l’ordinanza numero 30483/19, depositata il 21 novembre, gli Ermellini hanno chiarito che in casi simili non si può parlare di “buonafede” o di “errore scusabile”.
“NON SI È ATTIVATO PER TEMPO”
Nel commentarne gli effetti della sentenza, il quotidiano di informazione giuridica Dirittoegiustizia.it, sottolinea come sia stato “fatale per l’automobilista il fatto di non essersi attivato per tempo per il rinnovo del permesso” e come la decisione rappresenti una vittoria per la Prefettura di Rimini, che aveva respinto l’istanza di annullamento della sanzione e “vede riconosciuta la legittimità del proprio operato”. Nel caso in oggetto, un automobilista dotato di pass invalidi scaduto, aveva effettuato per due volte l’accesso alla zona a traffico limitato di Rimini. I giudici hanno respinto la tesi difensiva secondo cui la violazione era stata compiuta in buonafede, poiché il multato non si era reso conto che il permesso era scaduto e quindi non aveva provveduto a ottenerne il rinnovo a tempo debito. Nel giudizio davanti al tribunale, poi portato di fronte alla Cassazione, seguito al mancato accoglimento del ricorso della Prefettura e dal Giudice di Pace, la corte di merito aveva sottolineato come in questo caso sia impossibile parlare di buonafede dell’automobilista, colpevole, invece, di “negligenza rispetto all’onere del tempestivo rinnovo del permesso”. Un’impostazione confermata dagli Ermellini.
“CONDOTTA UNICA”— In sostanza, “le due violazioni, avvenute in momenti diversi, sono espressione dell’unica condotta colpevole” del conducente, ossia “il mancato rinnovo dell’autorizzazione all’accesso alla zona a traffico limitato”. E questa visione non può essere messa in discussione dalla constatazione che “l’uomo si era attivato appena resosi conto che il permesso di accesso alla Ztl era scaduto”. A essere decisiva è la evidente negligenza rappresentata dal “non essersi attivato per il rinnovo prima della scadenza del permesso”.
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