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Autore: autoscuola_editor

Patente, revisione, bollo: tutte le scadenze auto prorogate

Fonte testo e immagini: gazzetta.it

Durante il lockdown erano state introdotte diverse proroghe. La situazione attuale alla riapertura della mobilità tra regioni

  Da mercoledì riparte la mobilità tra regioni

Da mercoledì 3 giugno via agli spostamenti tra regioni; cade così l’ultima limitazione alla circolazione introdotta dal Governo per fronteggiare la pandemia di Covid-19, insieme a tutte le altre misure anti-coronavirus. Dallo scorso 14 marzo, infatti, gli spostamenti tra regioni diverse sono stati ammessi solo per motivate ragioni: salute, lavoro o necessità particolari, tutte da autocertificare tramite gli appositi moduli. Nel corso della riunione tra i membri del governo del 29 maggio è stato confermato che a partire dal 3 giugno vengono riaperti anche i confini nazionali ai Paesi europei, mentre per quelli extra Ue la data al momento indicata resta quella dei 15 giugno. La persistente eterogeneità della situazione – con regioni che registrano ancora contagi significativi – impone comunque cautela e l’uso dei dispositivi di protezione. Durante il periodo di lockdown molte scadenze amministrative sono saltate. Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha agito estendendo la validità di molti atti amministrativi e di autorizzazioni. La legge 24 aprile 2020 n. 27, poi, ha introdotto delle modifiche a quanto era stato disposto con il precedente decreto.

Le patenti di guida scadute dal 31 gennaio 2020 o in scadenza fino al 31 agosto 2020 sono state prorogate fino al 31 agosto 2020

PATENTE AUTO

Se la patente auto è scaduta nel periodo di lockdown, è comunque possibile guidare? Sì, in base alla circolare Mit n. 0009209 del 19 marzo 2020: sono valide fino al 31 agosto 2020 le patenti di guida italiane scadute dal 31 gennaio 2020 o in scadenza fino al 31 agosto 2020. La proroga si applica anche a quelle rilasciate da uno Stato dell’Unione europea il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia. La disposizione si estende anche al certificato di idoneità alla guida (Cig) per ciclomotori.

REVISIONE

Durante il periodo di stretta alla circolazione molti automobilisti non hanno potuto effettuale la revisione della propria auto; possono comunque circolare? Sì, per tutti i veicoli con la revisione scaduta in qualsiasi data antecedente al 17 marzo 2020 o che scade entro il 31 luglio 2020, è consentita la circolazione fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato visita di revisione.

        Il periodo di validità dell’assicurazione auto successivo alla scadenza è stato aumentato da 15 a 30 giorni

ASSICURAZIONE AUTO

Chi ha l’assicurazione auto in scadenza quanto tempo ha per rinnovarla? Per le polizze in scadenza fino al 31 luglio 2020, il periodo nel quale la copertura resta valida successivamente alla scadenza è stato aumentato da 15 a 30 giorni. La norma si applica anche nel caso di polizza assicurativa annuale in cui il pagamento del premio assicurativo sia rateizzato in rate semestrali o periodiche.

PNEUMATICI INVERNALI

Il 15 aprile è scaduto il periodo in cui è previsto l’obbligo dell’uso degli pneumatici invernali. Quando scade il termine per sostituirli? Con l’emergenza in atto, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – tramite la circolare del 30 aprile 2020 – ha autorizzato, sino al 15 giugno 2020, l’uso degli pneumatici invernali con indice di velocità inferiore a quello indicato nella carta di circolazione, e comunque non inferiore a “Q”.

IL BOLLO REGIONE PER REGIONE

Più complesso e non omogeneo il discorso che riguarda la proroga dei termini di pagamento del bollo auto. La tassa è di competenza regionale e ogni amministrazione locale si è mossa autonomamente. Di seguito ecco cosa hanno deciso diverse regioni.
Abruzzo: con il bollo in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio è possibile pagarlo fino al 31 luglio.
Campania: chi aveva il bollo in scadenza tra il 24 marzo e il 31 maggio può pagare fino al 30 giugno.
Emilia Romagna: con scadenza tra il 1° marzo e il 30 aprile, il termine del pagamento è prorogato fino al 30 giugno.
Lazio: con scadenza tra il 1° marzo e il 31 maggio la proroga vale fino al 30 giugno.
Lombardia: chi doveva pagare dal 1° marzo al 31 maggio ora ha tempo di farlo fino al 30 giugno.
Marche: con scadenza fra l’8 marzo e il 31 maggio, la data slitta fino al 31 luglio.
Piemonte: chi doveva pagare tra il 1° marzo e il 31 maggio adesso ha tempo fino al 30 giugno.
Toscana: a chi scadeva il termine tra il 1° marzo e il 31 maggio ora ha una proroga valida fino al 30 giugno.
Sicilia: con scadenza tra l’8 marzo e il 31 ottobre la proroga è valida fino al 30 novembre.
Veneto: a quanti scadeva il termine tra l’8 marzo e il 31 maggio, adesso hanno tempo fino al 30 giugno.

Domande frequenti

FONTE: patente.it

E’ sempre necessaria l’età minima di 21 anni per condurre le autoambulanze?

L’articolo 115, comma 1, lettera e), punto 4 del Codice della strada prevede che bisogna aver compiuto anni 21 per guidare i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all’articolo 177 CdS. L’espressione “in servizio di emergenza” può significare che per trasporti non urgenti è possibile guidare anche a un’età inferiore a 21 anni. A titolo di esempio, un diciannovenne che ha conseguito la patente B da più di un anno può condurre un’autoambulanza per servizi non urgenti quali, a titolo esemplificativo, accompagnamento presso strutture sanitarie per visite mediche o terapie, dimissioni ospeda-liere, ecc. Questo non significa però che per condurre autoambulanze in codice bianco e verde non è mai necessario avere 21 anni e che invece tale età è richiesta per condurre quelle con codice giallo o rosso. La norma va intesa nel senso che bisogna avere almeno 21 anni d’età per condurre le autoambulanze inserite nel turno di chiamata al 118 oppure utilizzate per una possibile emergenza, ad esempio nei servizi a manifestazioni, gare, ecc, mentre si può avere un’età inferiore nei casi sopra richiamati (accompagnamento pazienti da e verso strutture sanitarie per visite mediche, ecc.).

Con il foglio rosa per la patente B è possibile guidare anche le macchine agricole?

La circolare del MIT 13 novembre 2014 prot. n. 25630/8.7.6 ha precisato che l’autorizzazione per esercitarsi alla guida per il conseguimento della patente di categoria B consente anche di condurre motocicli; questo perché l’articolo 122, comma 2 del Codice della strada consente all’aspirante di esercitarsi alla guida su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente (ricordiamo che la patente B consente di guidare, solo in Italia, anche i motocicli della categoria A1). Pertanto, si ritiene che lo stesso principio possa applicarsi, per analogia, per condurre ciclomotori, macchine agricole (anche se trainanti un rimorchio) e macchine operatrici non eccezionali, la cui guida è consentita con la patente di categoria B.

Durante le esercitazioni con il foglio rosa per la patente AM, A1, A2, A è possibile trasportare un passeggero?

Chi è munito di foglio rosa per una delle categorie di patenti sopracitate, può portare con sè un passeggero durante le esercitazioni, purchè abbia raggiunto l’età minima di 16 anni e il posto del passeggero sia espressamente indicato sulla carta di circolazione. Il passeggero, non assumendo in tal caso il ruolo di istruttore, può anche essere sprovvisto della patente di guida e deve avere un’età superiore a 5 anni.

Il titolare di patente B speciale per sordità, può guidare sul territorio italiano anche i veicoli conducibili con la patente A1, al pari di chi è titolare della patente B normale?

Ai sensi degli articoli 116, comma 4 e 125, comma 2, lettera g) del Codice della strada, la patente di guida speciale rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa; ne consegue che il titolare di patente BS che intende condurre un motociclo con cilindrata di 125 cm3 e potenza fino a 11 kW, deve conseguire (tramite esame di estensione) anche la patente A1 speciale.

 

Dal 20 novembre 2019 l’esame CQC è più snello e rapido

FONTE: patente.it

Decreto Ministero dei Trasporti del 5 luglio 2019 – GU del 21 agosto 2019

Si passa dai 120 quiz da affrontare in due giorni diversi ai 70 quiz da affrontare tutti in una volta. Il Ministero ha deciso di dare una bella sforbiciata agli sprechi, e lo ha fatto praticamente dimezzando sia i quesiti che il tempo a disposizione dei candidati. L’esame in se e per sé non cambia nei contenuti ma solo nella forma: al posto dei 120 quesiti ora ce ne saranno solo 70, ma se prima il tempo a disposizione era di 2 minuti a quesito, ora il tempo concesso è stato sensibilmente ridotto, ed è pari a meno di 1 minuto e mezzo per quiz, per un totale di 90 minuti complessivi. A tutti quelli che hanno già sostenuto la parte comune e devono sostenere la parte specialistica o merci o persone, verrà assegnata una scheda con 30 domande anziché 60, e il tempo a disposizione sarà di 40 minuti

Dispositivi salva bebè,a partire dal 6 marzo scattano le sanzioni

FONTE: patente.it

Con la circolare 9434 del Ministero dell’Interno, pubblicata lo scorso 6 novembre, è entrato in vigore l’obbligo dei dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli, i cosiddetti dispositivi “salva bebè”.

Chi è più addentro alla normativa, sa che con questa circolare e la pubblicazione delle regole tecniche e del fac simile dell’attestato di conformità, diventa applicabile in tutti i suoi aspetti il comma 1-bis dell’articolo 172 del Codice della Strada, introdotto con la Legge 117/2018.

Tutto a posto dunque? Non proprio, visto che i fabbricanti si devono ancora organizzare per la proposta di dispositivi che rispettino la normativa in tutti i punti, e sul mercato c’è ancora poca disponibilità di prodotti già conformi.

Preceduta dalle dichiarazioni sui social della Ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, l’intenzione di non applicare subito le sanzioni ma di farle slittare al 6 marzo 2020, è stata formalizzata attraverso il Decreto Fiscale 2020 (legge di conversione del DL n. 124/2019).

Le multe saranno dagli 83 euro e in su, accompagnate da 5 punti di decurtazione dalla patente di guida.

Per definizione di legge, il dispositivo antiabbandono è integrato all’origine nel sistema di ritenuta per bambini, ma può anche essere una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compreso nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso, o anche un dispositivo indipendente: in tutti e tre i casi, il sistema si basa su sistemi elettronici che utilizzano sensori.

In generale, il dispositivo deve essere in grado di attivare dei segnali di allarme visivi e acustici o visivi e aptici (con la vibrazione), percepibili all’interno o all’esterno del veicolo, e deve essere in grado di attivare dei sistemi di comunicazione automatici per l’invio di messaggi o chiamate, attraverso reti di comunicazione mobile senza fili, nel momento in cui il bambino viene lasciato da solo alla chiusura delle portiere dell’auto.

Cosa controllare al momento dell’acquisto?

Le aziende costruttrici devono attestare la conformità dei dispositivi alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali del Decreto n. 122 del 2/10/2019, rilasciando una dichirazione di conformità.

Non serve nessun altro tipo di omologazione.

Si presumono conformi alle disposizioni italiane analoghi dispositivi acquistati all’estero in UE o in Turchia.

Molti dispositivi si basano sulla presenza di sensori nel seggiolino (ad esempio nel cuscino del sedile), sensori che sono in comunicazione “senza fili” con lo smartphone del genitore.

Chi ha l’obbligo di avere il salva bebè?

L’obbligo è rivolto a tutti i conducenti (genitori, nonni, amici, ecc.) residenti in Italia che trasportano in auto bambini fino a 4 anni di età.

 

Novità corso “Pratica SIDA Superiori”

FONTE: patente.it

Prova Pratica Per le Patenti C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE

Anche per le patenti superiori vengono stabilite quali sono le prove che compongono la prima e la seconda fase dell’esame pratico.

GUIDA IN SICUREZZA E RISPETTOSA DELL’AMBIENTE:

i nuovi conducenti dovranno essere preparati ad uno stile di guida

CONSAPEVOLE

ECONOMICO

SICURO

1) Prima fase

Conoscere il proprio veicolo per viaggiare sicuri: i nuovi conducenti dovranno saper eseguire i controlli sui principali dispositivi di sicurezza e di equipaggiamento del veicolo

Cose da fare nella prima fase:

– Controllare il carico, nel caso di patenti E

– Controllare lo stato degli pneumatici, di freno e frizione

– Controllare i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione

– Controllare il livello dei liquidi (olio, liquido di raffreddamento, liquido lavacristalli)

– Controllare specchi, parabrezza e tergicristalli

– Regolare correttamente la postazione di guida e la cintura di sicurezza

– Controllare le principali dotazioni di sicurezza del veicolo

– Controllo del tachigrafo

2) Seconda fase

Saper gestire il veicolo per eseguire correttamente alcune manovre:I nuovi conducenti che supereranno correttamente la prima fase dell’esame, dovranno affrontare la seconda durante la quale, all’interno di un’area protetta e delimitata, dovranno dimostrare di saper eseguire correttamente alcune manovre

3) Terza fase

La terza fase della prova pratica, così come per le altre tipologie di patenti, consiste nella valutazione del comportamento alla guida nel traffico.

Tempo a disposizione: 45 minuti per eseguire la prova nel traffico (3a fase)Non c’è un tempo limite per eseguire la prima e la seconda fase

Rotatorie, come bisogna affrontarle? Sembra facile…

FONTE: gazzetta.it

Se trovano a migliaia sulle strade italiane, sono amate e odiate al tempo stesso ma soprattutto richiedono attenzione

In molti casi hanno migliorato decisamente la circolazione, evitando semaforizzazioni con attese estenuanti. Eppure le rotatorie sono poco amate (detestate?) da un mare di automobilisti perchè impongono un rallentamento anche in orari dove la strada è deserta e comunque creano sempre un po’ di confusione (ansia?) al guidatore. Bisogna circolare sulla corsia più esterna? Bisogna restare all’interno se si esce verso sinistra e all’esterno se si esce verso destra? La freccia si mette all’ingresso, all’uscita, all’ingresso e all’uscita? Aggiungiamo che rispetto ad altre tematiche, infatti, la precedenza nelle rotatorie non viene sufficientemente approfondita in sede di scuola di guida e lascia spazio a molti dubbi. Nè va dimenticato che milioni di automobilisti hanno imparato il Codice della Strada, quando le rotonde e le rotatorie stradali ancora non esistevano.

DUE TIPOLOGIE—  Il punto di partenza è rappresentato dalla differenza tra la rotonda ‘all’italiana’ e la rotonda ‘europea’. Nel primo caso, vengono segnalate esclusivamente dal cartello di rotatoria, che non viene accompagnato da quello che indica di dare la precedenza; ciò significa che chi è dentro la rotonda deve dare la precedenza a chi si immette, fermandosi o comunque rallentando per facilitare l’ingresso dell’auto in arrivo. In altre parole, in questo tipo di rotonda il Codice della Strada prevede il rispetto della tradizionale precedenza a destra. Le rotonde europee, invece, sono molto più diffuse e vengono segnalate dal cartello di rotatoria, accompagnato questa volta dal segnale che indica di dare la precedenza. In questo secondo caso, quindi, chi entra nella rotatoria deve dare la precedenza a chi si è già immesso. Questo significa che chi vuole immettersi nel flusso deve aspettare che la rotatoria sia libera e, in caso contrario, fermarsi o rallentare per far passare chi è già dentro la rotonda.

SE LA CORSIA E’ UNA—  Il guidatore ha l’obbligo di segnalare l’entrata in rotatoria con la freccia a sinistra e l’uscita dalla rotatoria con la freccia a destra. Nelle rotonde piuttosto ampie, peraltro, non è necessario mantenere la segnalazione durante tutta la fase di percorrenza. Importante è anche il comportamento mentre la si percorre. Quando è a una sola corsia per senso di marcia, bisogna tenersi vicino al margine destro della carreggiata durante l’immissione; azionare l’indicatore di direzione destro nel caso intenda uscire alla prima uscita a destra; in alternativa accedere alla rotatoria senza azionare alcun indicatore di direzione, salvo azionarlo non appena avrà superato l’uscita che precede quella a cui intende uscire. Questo significa che, affrontando una rotatoria a quattro uscite e volendo uscire alla terza, si azionerà l’indicatore di direzione solo dopo aver superato la seconda.

SE LE CORSIE SONO DUE—  Quando la rotatoria è a due corsie, sorge un’ulteriore problematica: quale scegliere durante la percorrenza? Se si intende uscire verso destra, ci si immette in rotatoria tenendo la corsia di destra e azionando l’indicatore di direzione nel caso in cui l’uscita prescelta sia la prima, altrimenti la “freccia” va inserita non appena si avrà superato l’uscita che precede quella prescelta (entrambe devono essere verso destra). Se si intende proseguire dritto, ci si immette tenendo sempre la corsia di destra e senza azionare alcun indicatore di direzione, che anche qui andrà inserito una volta superata l’uscita che precede quella che abbiamo scelto.

MAI TAGLIARE LA STRADA—  Infine, se si intende svoltare a sinistra, ci si immette restando sulla corsia sinistra della strada di accesso con l’indicatore di direzione sinistro acceso, si circola nella corsia di sinistra e ci si sposta con anticipo a destra in prossimità dell’uscita. Anche qui l’indicatore di direzione va azionato una volta superato il braccio precedente a quello in cui vogliamo uscire. In caso di traffico intenso è concesso comunque di accedere alla rotonda tenendo anche una corsia centrale, dovendosi però spostare con adeguato anticipo sulla corsia più esterna nel momento in cui si sarà vicini all’uscita. È importante inoltre valutare bene i cambi di corsia durante la percorrenza della rotatoria, avendo cura di non tagliare la strada agli altri automobilisti.

 

Come vanno portati i bambini in moto e scooter? Le regole

FONTE: gazzetta.it FONTE IMMAGINE: motociclismo.it

Il codice della strada è molto chiaro, eppure girano molte leggende metropolitane, come quella secondo cui bisogna arrivare alle pedane

Portare un bambino in moto è decisamente semplice: basta rispettare le prescrizioni del codice della strada che, all’articolo 170, dice come sui motocicli e ciclomotori è vietato il trasporto di “minori di anni cinque”. E, ovviamente che deve essere munito di un apposito casco da moto (in commercio esiste una vasta scelta di modelli dedicati ai più piccoli).

SULLA SELLA—  Altro requisito fondamentale è che il piccolo passeggero debba essere in grado di viaggiare in posizione solida ed equilibrata. Il nostro codice della strada non dà prescrizioni precise sulle modalità di trasporto, fatto salvo che qualunque passeggero debba stare sulla sella, ossia l’unico posto di una moto o di uno scooter omologato per il trasporto delle persone. Non esiste quindi alcun obbligo, da parte del minore, di essere in grado di toccare le pedane passeggero: il requisito della stabilità può essere soddisfatto anche reggendosi alle maniglie di una moto o di uno scooter, oppure abbracciando il conducente.

IN PIEDI—  È quindi sbagliatissimo trasportare un minore di età superiore ai cinque anni in piedi, di fronte al retroscudo di uno scooter: si tratta di un comportamento che osserviamo frequentemente nelle nostre città.

SOSTEGNI—  In commercio esistono anche dei seggiolini da moto o scooter: si tratta di dispositivi che possono essere usati a discrezione del conducente, ma senza alcuna obbligatorietà. Insomma, se uno si sente più a suo agio con uno di questi strumenti, può acquistarne uno e montarlo sul proprio veicolo.

MULTE—  Cosa si rischia se si viene beccati nell’atto di trasportare un minore in modo improprio o irregolare? Sempre secondo l’articolo 170 del codice della strada, si rischia una sanzione amministrativa da 81 a 326 euro.

La distrazione è la prima causa di incidenti in Italia

FONTE: gazzetta.it
L’indagine dell’Irtad: calano i morti sulle nostre strade, ma crescono tra giovani e anziani. Bassissimo il tasso di uso delle cinture di sicurezza

Sempre meno morti, almeno sul lungo periodo. Ma i segnali di allarme non mancano. È la fotografia scattata dall’Irtad, l’International transport forum, alla situazione della mobilità in Italia relativamente al 2018.

VITTIME — Con 3.325 persone morte in incidenti stradali, il tasso di decessi sulle nostre strade segna una riduzione del 53% dal 2000. Una percentuale che però negli ultimi anni, almeno dal 2015 in poi, si è decisamente assottigliata. Nel 2018 il 43% delle vittime è stato automobilisti, il 21% motociclisti, il 18% pedoni e il 7% ciclisti. Sul lungo periodo sono i motociclisti ad aver beneficiato meno del calo della mortalità: dal 2000 a oggi la riduzione delle fatalità per le due ruote a motore è stata appena dell’ 11%.

Età — Analizzando il fenomeno per fasce di età, i più giovani nel 2018 sono stati i soggetti più a rischio: il tasso di mortalità nella fascia di età 18-20 anni e 21-24 è stata rispettivamente di 9,5 e 7,7 per 100mila abitanti, decisamente superiore alla media. Elevatissima anche la mortalità tra gli anziani sopra i 75 anni (9,2 ogni 100 mila abitanti), fenomeno da non sottovalutare in un Paese come il nostro, tra i più vecchi al mondo.

Strade — Se si analizzano le strade, quelle più isolate o di campagna sono il teatro prediletto degli incidenti fatali: qui è avvenuto il 48% dei sinistri, a fronte del 42% sulle strade urbane e del 10% su autostrade e tangenziali.
Le cause— La distrazione (16,3%) è la causa principale degli incidenti mortali, mentre l’alta velocità lo è solamente nel 10,2% dei casi. Se tra i motociclisti è molto alto il tasso di uso del casco (98%), tra gli automobilisti l’uso della cintura di sicurezza è drammaticamente basso: solo il 63% di chi siede davanti e l’11% di chi sta dietro la indossa abitualmente.

I costi — Ma quanto incidono gli incidenti sul Pil italiano? Moltissimo, secondo l’Irtad: i costi sono stimati attorno ai 18,6 miliardi di euro, pari al 1,1% del prodotto interno lordo.

Come viaggiare con il cane in auto senza rischi e senza multe

FONTE: gazzetta.it

Sono sempre di più gli italiani che viaggiano con il proprio animale domestico, sia per brevi che per lunghi tratti. Vediamo qual è il modo corretto di trasportare un cane a bordo di un veicolo

Viaggiare con il cane in auto è un’esigenza che sempre più italiani hanno, ma per farlo occorre il rispetto delle regole previste dal Codice della Strada e dal buonsenso. Non si tratta di banalità, perché ne va della sicurezza dei passeggeri della vettura e dei nostri amici a quattro zampe, via quindi la classica immagine del cane con la testa fuori dal finestrino. Cosa prevede la legge in merito al trasporto del cane in auto? L’articolo 169 del Codice della Strada recita: “(…) È vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.”.

Questo significa che è possibile viaggiare con un cane a bordo (ma più avanti vedremo che il numero può aumentare), che può essere posizionato in differenti posizioni dove farlo sentire a proprio agio, ma che non deve essere d’intralcio a chi guida. Dunque, non deve saltellare tra un sedile e l’altro e non deve stare in braccio al conducente o tra le sue gambe.

TRASPORTINI E CINTURE— L’ideale per viaggiare con un cane in auto è utilizzare soluzioni che garantiscono comfort e sicurezza. Il kennel rigido (o trasportino) è sicuramente efficace per il trasporto del cane in auto, ma il suo utilizzo deve avvenire a piccoli passi. Il cane deve abituarsi gradualmente a stare in una struttura chiusa, meglio quindi un corretto avvicinamento che porta il cane a riconoscere il kennel come un luogo di protezione, dove potersi rilassare.

In caso di incidente, un kennel ben fissato e della giusta misura può evitare che il cane si faccia male o che diventi un pericolo per i passeggeri umani. Durante una violenta decelerazione, infatti, il cane può diventare un proiettile in grado di provocare serie lesioni.

La cintura di sicurezza per cani è un’’imbragatura collegabile alle cinture tre punti installate sui veicoli e costituisce un grosso passo avanti sul fronte della sicurezza. I produttori realizzano le cinture in diverse taglie, per offrire un’adeguata protezione a cani di peso compreso tra 7 e 40 chilogrammi. Anche per questa soluzione, come per il kennel, il cane avrà bisogno di un periodo di adattamento, durante il quale imparare ad abituarsi. Il sistema, tra l’altro, permette di far salire e scendere rapidamente il cane dall’auto, agganciando e sganciando il moschettone dall’anello metallico dell’imbracatura.

Utilizzare il bagagliaio dotato di rete divisoria rigida è indubbiamente uno dei modi più usati, e solitamente il vano bagagli – se è capiente – è anche la parte della macchina che il cane predilige nonché quella al quale il cane si abitua più velocemente, poiché ha un suo spazio ben distinto. Meglio ancora se dotato di una coperta o di un cuscino e di un giocattolo.

E SE I CANI SONO DUE?— È consentito il trasporto di un numero superiore di animali domestici, a patto che si rispettino le seguenti indicazioni: siano sistemati in apposite gabbie o contenitori; che stiano sui sedili posteriori e che l’auto sia dotata di rete divisoria.
LE SANZIONI PER I TRASGRESSORI— Chi viaggia con un cane senza rispettare le disposizioni del CdS viene punito con una sanzione amministrativa che può andare da 68, 50 euro fino ai 275,10. Alla multa si aggiunge anche il decurtamento di 1 punto dalla patente di guida.

QUALCHE UTILE CONSIGLIO— Oltre le regole del Codice della Strada, tieni sempre a mente questi piccoli consigli quando viaggi con il cane in auto: portare sempre con sé i documenti del cane; portare acqua a sufficienza (soprattutto nel caso di viaggi lunghi); evitare di somministrare del cibo prima della partenza; assicurarsi sempre che l’abitacolo sia ben ventilato e fresco; prevedere delle soste per far sgranchire le zampe ai tuoi amici (soprattutto se costretti nei trasportini).

ANIMALI IN DIFFICOLTÀ— Se mentre si è in viaggio ci si imbatte in un animale ferito o abbandonato non è un dovere di legge prestare soccorso: un animale vagante rischia la vita ed è un pericolo per gli utenti della strada. A seconda del luogo si può contattare la Polizia stradale (al numero di telefono 113), l’Anas per segnalazioni su strade e autostrade di competenza dell’ente (al 800.841.148 e poi tasto 2) o alla Polizia locale – per segnalazioni su strade urbane -, in questo caso occorre cercare su Google il recapito di quella della città in cui si trova l’animale in difficoltà.

Ztl, la multa va pagata se il permesso invalidi è scaduto

FONTE: gazzetta.it  Fonte immagine: motori.ilmessaggiero.it

Il non avere rinnovato il permesso per tempo è una “negligenza” dell’automobilista per la Cassazione che ha confermato i precedenti gradi di giudizio

Non c’è nessuna speranza di scampare al pagamento della multa per gli invalidi che siano entrati con il permesso invalidi scaduto in una zona a traffico limitato (Ztl), anche nel caso, questo, sia stato successivamente rinnovato. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, si tratta di una “negligenza” che non ammette attenuanti e la sanzione va pagata. Con l’ordinanza numero 30483/19, depositata il 21 novembre, gli Ermellini hanno chiarito che in casi simili non si può parlare di “buonafede” o di “errore scusabile”.

“NON SI È ATTIVATO PER TEMPO”
Nel commentarne gli effetti della sentenza, il quotidiano di informazione giuridica Dirittoegiustizia.it, sottolinea come sia stato “fatale per l’automobilista il fatto di non essersi attivato per tempo per il rinnovo del permesso” e come la decisione rappresenti una vittoria per la Prefettura di Rimini, che aveva respinto l’istanza di annullamento della sanzione e “vede riconosciuta la legittimità del proprio operato”. Nel caso in oggetto, un automobilista dotato di pass invalidi scaduto, aveva effettuato per due volte l’accesso alla zona a traffico limitato di Rimini. I giudici hanno respinto la tesi difensiva secondo cui la violazione era stata compiuta in buonafede, poiché il multato non si era reso conto che il permesso era scaduto e quindi non aveva provveduto a ottenerne il rinnovo a tempo debito. Nel giudizio davanti al tribunale, poi portato di fronte alla Cassazione, seguito al mancato accoglimento del ricorso della Prefettura e dal Giudice di Pace, la corte di merito aveva sottolineato come in questo caso sia impossibile parlare di buonafede dell’automobilista, colpevole, invece, di “negligenza rispetto all’onere del tempestivo rinnovo del permesso”. Un’impostazione confermata dagli Ermellini.

“CONDOTTA UNICA”— In sostanza, “le due violazioni, avvenute in momenti diversi, sono espressione dell’unica condotta colpevole” del conducente, ossia “il mancato rinnovo dell’autorizzazione all’accesso alla zona a traffico limitato”. E questa visione non può essere messa in discussione dalla constatazione che “l’uomo si era attivato appena resosi conto che il permesso di accesso alla Ztl era scaduto”. A essere decisiva è la evidente negligenza rappresentata dal “non essersi attivato per il rinnovo prima della scadenza del permesso”.

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