Patente estera: conversione e rinnovi

FONTE: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD OVEST

NORME GENERALI – CONVERSIONE / RINNOVO PATENTE ESTERA

E’ possibile effettuare la conversione senza esami solo ai titolari di patente EXTRACOMUNITARIA residenti in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (vedi circolare MIT prot. n° 47905/23.18.01 del 28/05/2010). Per coloro che sono residenti in Italia da più di quattro anni, si potrà procedere alla conversione della patente extracomunitaria soltanto se il titolare accetta di sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida

I cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato extracomunitario, se non sono residenti in Italia da più di un anno, possono guidare veicoli per i quali è valida la loro patente allegando alla stessa una traduzione integrale ed ufficiale (vedasi nota relativa alla traduzione); acquisita la residenza, potranno richiedere la conversione ( che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera ) del documento di guida rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui sussistono rapporti di reciprocità.

Le patenti di guida rilasciata da Stati appartenenti all’Unione Europea o SEE sono equiparate a patenti italiane. Il titolare di patente di guida comunitaria provvista di validità amministrativa conforme a quella stabilita all’art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE può circolare munito del proprio documento, fino alla data della scadenza; alla scadenza del periodo di validità si rivolge (personalmente o tramite delegato) all’Ufficio della Motorizzazione e richiede la conversione della patente estera, che ovviamente deve essere ritirata e restituita alle competenti Autorità, come di prassi.

Naturalmente la conversione può essere richiesta anche prima della scadenza della validità amministrativa della patente comunitaria. In tal caso il conducente può scegliere se attribuire alla patente italiana o il periodo di validità residuo, non presentando perciò il certificato medico relativo alla conferma di validità della categoria richiesta in conversione, ovvero se ottenere un nuovo periodo di validità, allegando quindi alla domanda il certificato medico previsto.

Il titolare di patente di guida UE o SSE acquisita la residenza anche “normale” in Italia:

– Deve convertirla ( che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera ) dopo 2 anni dalla residenza se la patente è “senza limiti” di validità amministrativa (detta disposizione è in vigore dal 19 gennaio 2013 – Prot. n° 6946 del 26 marzo 2014 ).

– Deve convertirla prima della revisione disposta a carico del titolare.

Tuttavia i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico. Per determinare la data di scadenza della patente di guida comunitaria occorre far riferimento al giorno in cui il titolare ha acquisito la residenza in Italia calcolandone la scadenza in funzione dell’età del conducente e della categoria di patente posseduta.

NOTA: la traduzione integrale della patente di guida può essere effettuata dal:

a) traduttore e asseverata con giuramento prestato davanti a un cancelliere giudiziario o notaio (N.B. per traduttore deve intendersi chiunque è in grado di procedere ad una fedele e completa traduzione del testo straniero);

b) Consolato con firma dei Funzionari consolari legalizzata in Prefettura.

La conversione è possibile solo per le patenti rilasciate dai seguenti Stati esteri, con i quali l’Italia ha stabilito rapporti di reciprocità:

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA’ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA CON APPLICAZIONE

( Circolare Prot. n° 7996/23.18.01 del 9 aprile 2018 – Rinnovo / Aggiornamento dell’ Accordo Italia-El Salvador. In vigore dal 4.08.2016 al 4.08.2021 )

Albania (1) , Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Brasile (5), Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, El Salvador (10) Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islaele (7), Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Romania, Repubblica di San Marino, Serbia (6) Slovenia, Spagna, Sli Lanka (3), Svezia, Svizzera (9), Taiwan, Tunisia, Turchia, Ucraina (8), Ungheria, Uruguay (4).

(1) Valido fino al 25 dicembre 2019

(3) Valido fino al 4 marzo 2022

(4) Valido fino al 17/05/2020

(5) Valido fino al 13 gennaio 2023

(6) Valido fino al 8 aprile 2018

(7) Valido fino al 10 novembre 2018

(8) Valido fino al 29 maggio 2021

(9) Valido fino al 11 giugno 2021

(10) Valido fino al 4 agosto 2021

NOTA BENE: Per gli Stati extracomunitari sopra elencati, la possibilità di convertire alcuni tipi di modelli di patenti extracomunitarie deve sempre essere preventivamente verificata presso gli sportelli degli Uffici Motorizzazione.

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA’ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI

Canada: personale diplomatico e consolare

Cile: diplomatici e loro familiari

Stati Uniti: personale diplomatico e consolare e loro familiari

Zambia: cittadini in missione governativa e loro familiari

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